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La detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi degli automezzi da sempre sono stati oggetto di attenzione del fisco. Attualmente si può dire che la detraibilità dell'IVA auto e la deducibilità dei costi auto seguono il criterio dell'utilizzo più o meno esclusivo. Comunque coesistono alla deducibilità integrale, la deducibilità al 20% per la quasi generalità dei contribuenti, quella all'80% per gli agenti di commercio, di un solo veicolo per il professionista, e così via.
Il testo in vigore (art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE) prevede che la limitazione della detrazione Iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 35 Q.li e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell'attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l'imposta, fermo restando, in tal caso, l'onere probatorio dell'inerenza totale.
Anche l'IVA, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l'acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto del veicolo.
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell'Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d'impiego, può essere così riepilogata:
Si detrae il 100% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) è sufficiente autofatturarsi il servizio.
Veicoli ad USO STRUMENTALE | Proprietà e Leasing Finanziario | Noleggio a Lungo Termine | ||||
Imposte dirette | IVA | Imposte dirette | IVA | |||
% deducib. | Limiti | % Detraib. | % deducib. | Limiti | % Detraib. | |
Costo veicolo Canone puro | 100% | No | 100% | 100% | No | 100% |
Costi accessori Canone Servizi | 100% | No | 100% | 100% | No | 100% |
Trattamento minusvalenza | Deducibilità del 100% | Non genera Minusvalenze | ||||
Trattamento plusvalenza | Tassazione del 100% | Non genera Plusvalenze |
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego. Il costo è ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% su € 18.076 in acquisto e su € 3.615 di canone di Locazione annuo), le spese d'impiego si deducono al 20%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell'Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L'Iva sulle spese d'impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo è ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% su € 18.076 in acquisto e su € 3.615 di canone di Locazione annuo), le spese d'impiego si deducono al 20%.
Autovetture Non assegnate | Proprietà e Leasing Finanziario | Noleggio a Lungo Termine | ||||
Imposte dirette | IVA | Imposte dirette | IVA | |||
% deducib. | Limiti | % Detraib. | % deducib. | Limiti | % Detraib. | |
Costo veicolo Canone puro | 20% | € 18.076 del costo veicolo | 40% | 20% | € 3.615 del canone puro annuo | 40% |
Costi accessori Canone Servizi | 20% | No | 40% | 20% | No | 40% |
Trattamento minusvalenza | Nei limiti dell'ammontare degli ammortamenti dedotti | Non genera Minusvalenze | ||||
Trattamento plusvalenza | Nei limiti dell'ammontare degli ammortamenti dedotti | Non genera Plusvalenze |
Si detrae il 40% dell'Iva, anche sulle spese d'impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo è ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d'impiego si deducono al 70%.
Autovetture Assegnate al dipendente con FRINGE BENEFIT |
Proprietà e Leasing Finanziario | Noleggio a Lungo Termine | ||||
Imposte dirette | IVA | Imposte dirette | IVA | |||
% deducib. | Limiti | % Detraib. | % deducib. | Limiti | % Detraib. | |
Costo veicolo Canone puro | 70% | No | 40% | 70% | No | 40% |
Costi accessori Canone Servizi | 70% | No | 40% | 70% | No | 40% |
Trattamento minusvalenza | Deducibilità del 70% | Non genera Minusvalenze | ||||
Trattamento plusvalenza | Tassazione del 70% | Non genera Plusvalenze |
Di regola detraggono il 100% dell'Iva sia all'atto dell'acquisto dell'auto che sulle spese d'impiego. Quanto alla deducibilità del costo d'acquisto dell'auto, essi deducono l'80%, col massimale per l'ammortamento dell'auto di euro 25.823 in acquisto e € 3.615 sul canone di locazione in noleggio. Anche le spese d'impiego sono deducibili all'80%.
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