L’articolo 164
Il trattamento fiscale dei veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese è regolato dall’art. 164 del Tuir, che non contiene una classificazione autonoma dei veicoli a motore, ma si limita a richiamare quella contenuta nelle norme sulla circolazione, assegnando a ciascuna categoria regole autonome e limiti di deducibilità dei relativi costi. Le regole di deducibilità dell’auto aziendale variano quindi in funzione sia della tipologia di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa (o professionale).
L’articolo fa distinzione tra mezzi a deducibilità integrale e limitata.
I mezzi a deducibilità integrale sono :
- veicoli adibiti ad uso pubblico
- autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992, ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
I mezzi a deducibilità limitata sono le autovetture, motocicli e ciclomotori che vengono utilizzati, oltre che nella sfera imprenditoriale/professionale, anche, ed in parte, per quella privata. Per questa categoria è stata prevista una detraibilità pari al 20%, portata poi al 40%.
Grazie alla proroga concessa dall’Unione europea la detraibilità rimarrà al 40% per tutto il 2019, e del 100% sui veicoli e auto prettamente aziendali, come :
- Taxi
- Autonoleggio
- Aziende noleggio, e leasing .
Quindi ad oggi, conviene avere una propria flotta auto? Quali sono le detrazioni di cui la propria azienda può usufruire? Come si possono abbattere i costi?
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